Residenza fiscale all’estero di cittadino italiano iscritto all’Aire. La Riforma dell’art. 2 del TUIR 

Al fine di stabilire la residenza fiscale di un soggetto, prima dell’entrata in vigore del Dlgs 209 del 2023, l’art. 2 del TUIR in tema di imposte stabiliva che:

“I soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato  Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Si considerano altresi’ residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”. 

Va chiarito che la mera iscrizione all’A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all’estero), pur essendo un elemento documentale a conferma del fatto che il cittadino italiano non risulta iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, non è stata ritenuta condizione sufficiente per escludere la residenza fiscale italiana, così come la permanenza del soggetto nel paese estero per almeno 183 giorni all’anno (184 in caso di anno bisestile). E’, infatti, necessario tenere conto di una serie di fattori finalizzati ad individuare il cosidetto “centro di interessi vitali”  del contribuente, inteso come “il luogo col quale il soggetto ha un più stretto collegamento, sotto l’aspetto degli interessi personali e patrimoniali“. 

L’art. 2 del TUIR è stato modificato con il Dlgs 209/2023 entrato in vigore il 29.12.2023, che ha delineato in maniera piu’ precisa i criteri per individuare la residenza fiscale del contribuente, stabilendo che:

“Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

Alla luce della nuova normativa, la giurisprudenza potrebbe fornire indicazioni piu’ specifiche in ordine ai criteri da utilizzare per individuare la residenza fiscale, dando maggior rilievo ai legami familiari e personali del contribuente. 

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