Si ritiene interessante sottoporre all’attenzione il decreto della Corte di Appello di Napoli del 27.06.2023 che ha rigettato il ricorso contro la nomina di sequestratario ex art. 1216 c.c. e 79 disp. Att. C.c.
Con decreto del Presidente del Tribunale di Napoli del 29.12.2022 è stato accolto il ricorso proposto da ______________ nei confronti di ___________, volto alla nomina di un sequestratario ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1216 c.c. e 79 disp. att. c.c. dell’immobile sito in Napoli alla via ______________________________, già condotto in locazione dalla ricorrente che aveva anticipatamente receduto dal contratto.
Nel pervenire a tale decisione il primo Giudice ha, preliminarmente, acclarato che non vi fosse giudizio pendente avente ad oggetto la riconsegna dell’immobile (come prescrive l’art. 79 disp. Att. c.c. ai fini della competenza del Presidente del Tribunale) e ha verificato positivamente l’esistenza del presupposto legale per la nomina del sequestratario (cioè l’offerta reale di riconsegna per intimazione dell’immobile de quo, giusto verbale dell’U.G. dell’8.11.2022, e il rifiuto della proprietaria locatrice), ritenendo tale essere l’unico accertamento richiesto dalle disposizioni sopra richiamate per accogliere l’istanza del debitore, non assoggettata alla disciplina del procedimento cautelare uniforme e ai suoi presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, stante la diversità tra lo strumento in esame e il sequestro liberatorio ex art. 687 cpc. A sostegno di tale interpretazione- contraria a quella fornita dalla resistente- ha richiamato e fatto proprio l’orientamento della Cassazione contenuto nella ordinanza n. 20745/2017.
Avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale ha proposto tempestivo reclamo la locatrice chiedendo, in riforma dello stesso, dichiarare inammissibile il ricorso per la nomina del sequestratario proposto dal ricorrente e condannare quest’ultima alle spese di causa.
Ha resistito la società reclamata instando per il rigetto del reclamo e per la conferma del decreto.
Il procedimento è stato riservato in decisione all’udienza del 24.5.2023, sostituita ex art. 127 cpc, dal deposito di note scritte.
OSSERVA IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e va respinto.
Con unico articolato motivo la reclamante lamenta l’errata interpretazione dell’art. 1216 c.c. e 79 disp. Att. c.c. in uno all’errata interpretazione dell’ordinanza della S.C. n. 20745/2017 posta dal Presidente a base della propria decisione nel decreto reclamato.
Sostiene, in particolare, che diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento reclamato, la Cassazione , a pag. 2 dell’ordinanza, aveva affermato il principio della necessità del presupposto essenziale di un giudizio di merito pendente, ovvero già espletato, mentre la mancanza dell’obbligo di un esame del Tribunale sul fumus boni iuris e del periculum in mora si legava alla considerazione, svolta a pag. 4 dell’ordinanza, circa l’esistenza di un provvedimento giudiziario che aveva accertato il diritto potestativo giudiziale alla richiesta della parte interessata alla nomina di un sequestratario.
Ribadisce, quindi, le argomentazioni già svolte nella prima fase, vale a dire la necessità di “un previo accertamento dell’obbligazione sia diretto alla convalida dell’offerta, sia all’avvenuta regolarità formale dell’offerta stessa”, senza nessun automatismo tra richiesta del debitore (anche inadempiente) e nomina del sequestratario.
Le ragioni della reclamante non sono condivisibili.
Appare, invero, del tutto corretta e condivisibile l’interpretazione dell’ordinanza della SC n. 20745/2017 fornita nel decreto reclamato, atteso che risulta chiaramente affermato dal giudice di legittimità la diversità di natura e presupposti tra la fattispecie regolata dagli artt. 1216 c.c. e 79 disp. Att. c.c. e il sequestro liberatorio ex art. 687 cpc (al cui paradigma la reclamante vorrebbe ricondurre la nomina del sequestratario ex art. 79 cit.) come è fatto palese dai seguenti passaggi dell’iter argomentativo della S.C.:
– (pag. 4) “La sequenza procedimentale di cui agli artt. 1216 comma 2 c.c. e 79 disp. Att. c.c., prescinde, pertanto, dalla delibazione – da parte del Presidente del Tribunale – del “fumus boni juris” in ordine alla “esattezza” dell’adempimento della obbligazione, essendo limitata la verifica dell’autorità giudiziaria al mero riscontro della esistenza del presupposto legale richiesto per la nomina del sequestratario, e cioè che il debitore abbia intimato al creditore di prendere possesso dell’immobile e che il creditore non abbia accettato o non sia comparso nel luogo indicato per la consegna (cfr. art. 1216 comma 2 c.c. “il debitore, dopo l’intimazione al creditore, può ottenere dal Giudice…”; art. 75 disp. Att. c.c.).
– (pagg 5 e 6) “Il procedimento di attuazione giudiziale del diritto potestativo del debitore (ex artt. 1216 comma 2 c.c. e 79 disp. Att. c.c.: condizionato agli adempimenti formali richiesti per la costituzione della “mora credendi”) va, peraltro, tenuto distinto dal provvedimento cautelare ex art. 687 c.p.c. (diretto a cautelare il debitore dagli effetti pregiudizievoli della “mora debendi”) che, pur perseguendo lo stesso risultato di far conseguire al debitore la liberazione, svolge una funzione strumentale rispetto al giudizio di merito inteso ad accertare la esattezza dell’adempimento “quando è controverso l’obbligo od il modo del pagamento o della consegna, o l’idoneità della cosa offerta”, e richiede pertanto la sussistenza di entrambi i requisiti del “fumus boni juris” e del “periculum in mora” propri delle misure cautelari : la “pendenza del giudizio”, come espressamente previsto dall’art. 79, comma 1, disp. Att. c.c., preclude la competenza (“ante causam”) del Presidente del Tribunale, e deve intendersi riferita -per le ragioni sopra esposte-, non al mero potenziale conflitto di interessi tra le parti del rapporto di diritto sostanziale, ma alla introduzione della lite vera e propria, concernente tanto l’accertamento della obbligazione, quanto la convalida dell’offerta formale…”
L’interpretazione sposata dalla S.C. nell’ordinanza del 2017 – per sostenere l’inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo sull’istanza di nomina del sequestratario ex art. 1216 c.c. e 79 disp. Att. c.c., – prende le distanze da quella adottata dalla Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15669 del 21/06/2013 – secondo cui si realizzerebbe una completa sovrapposizione tra i due istituti, regolata dalle norme del procedimento cautelare uniforme ma con le peculiari deroghe previste dalle disposizioni dell’art. 79 disp. Att.- che nell’ordinanza del 2017 viene richiamata al solo fine di affermare che anche a voler ritenere sussumibile sotto la disciplina dell’art. 687 cpc il procedimento di nomina del sequestratario ex art. 79 disp Att. c.c. in ogni caso l’ordinanza che abbia rigettato il reclamo cautelare, ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. difettando anche per essa il requisito della definitività.
Da quanto precede, si conferma la correttezza della lettura offerta nel decreto reclamato della pronuncia della Suprema Corte e la conseguente condivisibilità del ragionamento del primo giudice nell’accogliere l’istanza di nomina del sequestratario.
Va, pertanto rigettato il reclamo e confermato il decreto impugnato.
La novità della questione, concernente un procedimento di non pacifica qualificazione, induce a compensare le spese del presente reclamo
P.Q.M.
Il Presidente della Corte d’Appello di Napoli-nella persona del Consigliere delegato così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) compensa le spese.