Si ritiene interessante sottoporre all’attenzione l’ordinanza del 27.01.2023 che accoglie l’eccezione di nullità della fideiussione ex art. 1957 c.c. per scadenza del termine dall’azione da parte del creditore.
Il Giudice,
sciogliendo la riserva assunta;
letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e valutate comparativamente le difese svolte da entrambe le parti;
osservato che, alla luce della verosimile fondatezza dell’eccezione di nullità parziale della fideiussione di cui è causa (in relazione alla quale si richiama S.U. 41994/2021) e della conseguente eccezione di decadenza della società creditrice ai sensi dell’art. 1957 c.c., non appaiono sussistere i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
rilevato che la presente causa, vertente in materia di contratti bancari, rientra tra quelle per le quali l’art 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/10 prevede il previo esperimento della procedura di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l’improcedibilità del giudizio per omessa mediazione non si applica fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
P. Q. M.
rigetta l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione e rinvia all’udienza del 11.5.2023 ore 10.50.
Si comunichi alle parti.
Verona, 27.01.2023